Reintegrata la lavoratrice adibita ad un'altra mansione che non muta l’assetto organizzativo
I Giudici della Suprema Corte con Sentenza n. 14757 del 14 giugno 2017 sono intervenuti in merito alla reintegra di un lavoratore licenziato in quanto non più abile alla mansione per la quale era stato assunto, a causa del sopraggiungere di una patologia cronica invalidante.
Nel caso specifico hanno stabilito la nullità del provvedimento espulsivo in quanto era possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il suo status di invalidità, senza che venisse a mutare l’assetto organizzativo dell’attività d’impresa: da qui l’intimazione della Corte alla reintegra della lavoratrice.