Somministrazione di lavoro: la scelta del datore se ricorrono le motivazioni è insindacabile
Sentenza Corte di Cassazione n. 3466 del 9 febbraio 2017
La Corte di Cassazione, ribadisce che il giudice non può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali sulle tipologie di contratti conclusi dal datore di lavoro con i lavoratori, laddove sussistano motivazioni valide alla stipula di un contratto atipico.
La Suprema Corte ritiene quindi corretto il comportamento di una azienda che, a seguito di alcuni picchi di produzione connessi a commesse impreviste o per la sostituzione di lavoratori assenti aveva fatto ricorso alla somministrazione di lavoro; la sentenza dispone che il giudice non può contestare le scelte del datore di lavoro, laddove vi sia l’esistenza delle motivazioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo che legittimano il ricorso alla somministrazione, anche nel caso in cui questa venga utilizzata per l’attività tipica dell’azienda.