Non vi è mobbing nel caso di lavoratore lasciato inattivo
La Suprema Corte ha ritenuto non configurabile il mobbing nell’ipotesi in cui un dipendente sia lasciato senza lavoro, in quanto il lavoratore, ai fini del risarcimento, ha l’onere di provare la sistematicità delle vessazioni e l’intento di allontanarla dal luogo di lavoro.
Con Ordinanza n. 27444 del 20 novembre 2017, i Giudici della Corte di Cassazione hanno confermato che, per la sussistenza della condotta lesiva del datore di lavoro, grava sul giudice giudice di merito l’accertamento di elementi quali: una serie di comportamenti sistematici di carattere vessatorio, l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra tali condotte e il pregiudizio subito dalla vittima, l’intento persecutorio dei comportamenti lesivi.