Non necessario provare andamento economico negativo per giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La Suprema Corte, con sentenza n. 25201 del 7/12/2016, ha stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca un presupposto che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro.
Non è quindi possibile escludere ragioni dirette a una migliore l’efficienza gestionale ovvero un incremento della redditività dell’impresa, con conseguenza di un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una posizione lavorativa.
Quando però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza affrontare situazioni economiche sfavorevoli, come spese ingenti di carattere straordinario, e in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione della mancanza di veridicità della causale addotta dall’imprenditore per giustificare il licenziamento.