No al licenziamento del lavoratore part-time che svolge una seconda attività
La Suprema Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, ha stabilito l’inammissibilità del licenziamento nei confronti del lavoratore a tempo parziale perché svolge un secondo lavoro, non rilevando il fatto che la policy aziendale preveda il divieto di intrattenere un altro rapporto di lavoro di qualsiasi tipo.
I Giudici della Suprema Corte, con Sentenza n. 13196 del 25/05/2017, hanno chiarito che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di svolgere un altro impiego in caso di part-time. Nel caso in questione spetta al giudice verificare caso per caso l’incompatibilità tra le due attività lavorative in termini di orario di servizio.