Niente licenziamento per mancata verifica del repêchage in mansioni inferiori
La Corte di Cassazione, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del dipendente che svolge mansioni promiscue, a causa della soppressione di quelle principali perché esternalizzate.
Con Sentenza n. 13379 del 26 Maggio 2017, i Giudici della Suprema Corte hanno precisato che il datore di lavoro è obbligato a verificare la possibilità del repêchage rispetto agli incarichi inferiori, che il lavoratore ha continuato a volgere nei ritagli di tempo; senza tale verifica la sanzione espulsiva non è ammissibile.