La Corte di Cassazione, con sentenza 16 maggio 2016, n.10003, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore seppur ritardatario cronico, se tali ritardi sono stati sempre giustificati e, ad ogni modo, recuperati al fine di svolgere l’intero tempo della prestazione lavorativa.
Inoltre la condotta tenuta dal lavoratore era accettata dall’azienda, la quale, infatti, non riesce a fornire la prova contraria, cioè non riesce a fornire la prova della legittimità del licenziamento.