Il Governo interviene (ancora) sul licenziamento per giusta causa nella Pubblica Amministrazione.
Dal 13 luglio 2016 la vita dei "furbetti del cartellino" è più complicata.
Nel testo modificato dell'art. 55-quater del Dlgs 165/2001 viene indicato con precisione, evitando ogni possibilità di fraintendimenti, quali siano le condotte illecite: "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso". Il nuovo art 55-quater puntualizza anche che "della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".
Qualora venga accertata la condotta illecita, sia in flagranza sia tramite strumenti di sorveglianza e/o di registrazione degli accessi/presenze, il dipendente viene immediatamente sospeso, gli viene inviata la contestazione di addebito e la convocazione per il contraddittorio a sua difesa, dove il lavoratore è libero di farsi assistere da un legale o da una organizzazione sindacale.
L’intero procedimento deve terminare entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del lavoratore;
il mancato rispetto del termine di cui sopra non fa decadere l'azione disciplinare.
I dirigenti a conoscenza del fatto illecito che senza giustificato motivo non attivano il procedimento disciplinare e la sospensione cautelare, sono sottoposti a procedimento disciplinare punibile con il licenziamento.