La Corte di Cassazione, ha stabilito che, in caso di cessione di ramo di azienda ex art 2112 c.c, l’elemento costitutivo della cessione stessa è l’autonomia funzionale del ramo ceduto ovvero la sua capacità, già nel momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e di svolgere, perciò, in modo autonomo dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione a cui risultava adibito nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.
Ricade su colui che voglia avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., i quali costituiscono una eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto (il lavoratore) stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti previsti.