Licenziamento per gmo nel trasferimento di ramo d'azienda: legittimo in caso di soppressione delle mansioni
Sentenza 4 novembre 2016, n. 22476
La Cassazione Civile, con una recente sentenza ha decretato che è licenziabile per giustificato motivo oggettivo il dipendente se, a seguito della cessione del ramo d’azienda, vengono soppresse le sue mansioni, in quanto all’esito del trasferimento risultano venute meno le mansioni cui era assegnato.
Con trasferimento di ramo d’azienda si intende il processo, a seguito di operazioni societarie di vario genere, finalizzato a permettere ad un terzo la continuazione di una parte del processo aziendale. Cambia il datore di lavoro ma i rapporti preesistenti continuano con il nuovo datore di lavoro, in quanto il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento ad esclusione del caso stabilito recentemente dalla Cassazione Civile in cui vengono soppresse le mansioni a cui i dipendenti erano destinati in precedenza.